Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica riconosce e tutela le creazioni artistiche e culturali, in tutti i loro generi e manifestazioni, quali insostituibili valori sociali per la formazione della persona umana, e ne promuove lo sviluppo.
      2. La tutela del diritto d'autore, intesa come tutela degli aspetti economici e morali dell'utilizzazione dell'opera, rientra nelle forme e negli strumenti funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sia nell'interesse dei titolari del diritto sia nell'interesse pubblico.